INTERNAL DEALING

Gli obblighi in materia di Internal Dealing derivano, da ultimo, dall'attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.

Brioschi Sviluppo Immobiliare ha adottato una procedura che si prefigge lo scopo di regolare gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate come individuati all'interno della Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di informazioni privilegiate.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

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03/06/2020 Comunicazione di internal dealing
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